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D.Lvo 18/08/2000 n. 2581. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 1.1 ACQUE REFLUE URBANE Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 2 devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3: -se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1; -se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 32, devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2. Tabella: pag. 69 Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane reim- Parametri (media annua) Potenzialità impianto in A.E. 10.000-100.000 >100.000 Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzioneFosforo totale (P mg/L) =<2 80 =<1 80 Azoto totale (N mg/L) (2) (3) =<15 70-80 =<10 70-80 piantati in aree sensibili. (1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofonometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N. organi- co+NH3) + azoto nitrico T azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (3) in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottengo un analogo livello di protezione ambientale si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campioni in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12° gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attività di controllo. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. campioni prelevati durante l'anno numero massimo consentito di campioni non conformi campioni prelevati durante l'anno numero massimo consentito di campioni non conformi 4 - 7 1 172 - 187 14 8 - 16 2 188 - 203 15 17 - 28 3 204 - 219 16 29 - 40 4 220 - 235 17 41 - 53 5 236 - 251 18 54 - 67 6 252 - 268 19 68 - 81 7 269 - 284 20 82 - 95 8 285 - 300 21 96 - 110 9 317 - 301 22 111 - 125 10 318 = 334 23 126 - 140 11 335 - 350 24 141 - 155 12 351 - 365 25 156 - 171 13 In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, Che lo scarico sia considerato in regola; non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata: BOD5 : 100% COD: 100% Solidi Sospesi: 150% Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo. ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente. potenzialità impianto numero campioni da 2000 a 9999 A.E: 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni da 10000 a 49999 A.E.: 12 campioni oltre 50000 A.E: 24 campioni I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un suffciente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata. L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. potenzialità impianto numero controlli da 2000 a 9999 1 volta l'anno da 10000 a 49.999 3 volte l'anno oltre 49.999 A.E 6 volte l'anno Valori estremi par la qualità belle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3,comma 7. 1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28,comma2 . Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di. acque reflue industriali. sono di nonna riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore: L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle ,prescrizioni: contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologco, dal tipo discarico (in relazione alle caratteristiche, di. continuità dello stesso), il tipo di. accertamento (accertamento di routine, accertamento di- emergenza, ecc.) Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle siostanze, nonché della possibilità , di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese) Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle, tabella 3 allo scarica finale. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A. e quelli stabiliti dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi. 2 SCARICHI SUL SUOLO Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all'uscita dall'impianto. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico. dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di, accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema: a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflui urbane: . • 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 • 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m3 • 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. • 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3 • 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 1011500 m3 • 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3 Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo. . Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali. L'autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. 1 parametri. di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. volume scarico numero controlli sino a 2000 m3 al giorno 4 volte l'anno oltre a 2000 m3 al giorno 8 volte l'anno 2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: • composti organo alogenati e sostanze che possono • dare origine a tali composti nell'ambiente idrico; • composti organo fosforici; • composti organo stannici • sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e • teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso; • mercurio e i suoi composti; • cadmio e i suoi composti; • oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti; • cianuri. • materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare, a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori si limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 1: zinco rame nichel cromo piombo selenio arsenico antimonio molibdeno titanio stagno bario berillio boro uranio vanadio cobalto tallio tellurio argento 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente; 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque; 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue; 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare; 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti; 7: Fluoruri; 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. 3 INDICAZIONI GENERALI I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la frtodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il. raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli scarichi in mare In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente: |
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